del reato e della pena, o della punibilità; ciascuna delle circostanze, tassativamente
-in partic.: causa di non punibilità, circostanza che per particolari ragioni (
reato, estinzione della pena: cessazione della punibilità di un reato per cui non è
un reato fuori delle condizioni obiettive di punibilità, o alla colpa, al reato
commette reato fuori dalle condizioni obiettive di punibilità). = deriv. da impunibile
ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità. -in partic. milit. comunicazione
dibattimentale e per accertata innocenza, non punibilità o non imputabilità dell'imputato si usa
punibile dalla legge. -che riguarda la punibilità di un atto, di un comportamento
agg. verb. da punire. punibilità, sf. qualità o condizione giuridica di
-dir. pen. condizione oggettiva di punibilità: circostanza estranea al modello di comportamento
fallito). - con litote non punibilità: condizione giuridica della persona o del
oggettive dette scriminanti o cause di non punibilità. tommaseo [s. v.
[s. v.]: 'punibilità ': punibilità della colpa o del
v.]: 'punibilità ': punibilità della colpa o del colpevole. una
, è la possibilità della pena. punibilità del semplice tentativo; sue norme.
penale, 44: quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il
immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. = nome d'azione da
tenuti in circostanze che ne escludono la punibilità. -anche: la stessa circostanza addotta
addotta dall'interessato per escludere la propria punibilità; eccezione. latini, rettor.
legge incoraggia tali comportamenti, escludendo la punibilità del delitto tentato nel caso di desistenza
ritrattazione di falsa testimonianza) la non punibilità. 3. per estens. rinsavimento
del pubblico ufficiale: speciale causa di non punibilità (già prevista dal codice penale del
, in circostanze particolari, della non punibilità di un atto normalmente considerato delittuoso.
stupefacenti. sericorre la causa di non punibilità il giudice dichiara di non doversi procedere