con le leggi giudiziarie, incominciate a proibirsi le violenze private, tutte le private forze
, e da promuoversi piuttosto che da proibirsi o limitarsi. delfico, i-436: sempre
specialmente in cose giurisdizionali, debba subito proibirsi, affinché poi, se venisse nelle occasioni
e lodevole e da promuoversi piuttosto che proibirsi. -scarto di un materiale dopo