ordinamento civile, cioè attinente ai rapporti privatistici dei cittadini. guicciardini, 286:
delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti privatistici, con esclusione di quelle che si
lo governa e ne dispone con criteri privatistici). f f
rendite. -con riferimento ai proventi privatistici di un sovrano. ortes,
a uno qualunque dei molteplici rapporti giuridici privatistici, siano essi o no formalizzati in
assoluto) che lo governi con criteri privatistici (un regno: in contrapposizione alla