passò alla città di corinto et alla sua giuridi- zione. g. michiel, lxxx-3-387
-dir. pen. con riferimento alla tutela giuridi- co-penalistica di tale valore in quanto abbia
sociale proprio di varie civiltà e tradizioni giuridi- co-religiose (fra cui quella pagana,
partic. di chi, secondo le istituzioni giuridi- co-sociali del regime feudale e, in
dir. cost. nel linguaggio politico e giuridi- co-costituzionale della prima metà del secolo xix