, l'inquisizione procedeva stracca, con escussione di molti testimoni, e di ro e
espropriazione dei suoi beni. -beneficio di escussione: diritto che in certi casi compete
., se non fatta prima legittima escussione contra la persona e beni fuori di
: occorrendo che il creditore voglia fare l'escussione delli beni del suo debitore. g
rinunziato... al benefizio dell'escussione. leggi di toscana, 2-139:
la legge delli 28 settembre 1555 dell'escussione de'beni dei banditi, che si faccia
dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
beni del debitore principale da sottoporre ad escussione. 2. escussione di testimone
sottoporre ad escussione. 2. escussione di testimone: esame di testimone mediante
, l'inquisizione procedeva stracca, con escussione di molti testimoni. = voce dotta
). -disus.: espropriato mediante escussione forzata (il patrimonio o un bene
non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. in tal caso,
creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
(scuisione), sf. ant. escussione. neri di donato, 291
reggimento. = var. aferetica di escussione (v.). tutamente
esaurito tutti il suoi mezzi di escussione, di spionaggio, di suggettive, anche