. dioboi (nel 1887). diocesano, agg. eccles. che si riferisce
? risponde san raimondo: il vescovo diocesano. beicari, 1-107: disse loro.
greco e di latino in un collegio diocesano. 2. sm. chi fa
giovanni dalle celle, 4-1-22: il diocesano... potrà dispensare. pallavicino
diocesi, che chi v'è mandato dal diocesano particolare. muratori, 7-v-271: senza
muratori, 7-v-271: senza l'approvazione del diocesano non si soleva venire all'erezione di
dei fedeli della chiesa cattolica con carattere diocesano, regionale, nazionale o internazionale,
sul era intimato il sinodo diocesano; e già buona parte de'
forze sociali connesse con esso. -missionario diocesano: sacerdote cattolico cui compete l'organizzazione
'concilio nazionale 'sarà meglio detto 'diocesano ', giacché in ciascuna diocesi,
di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successionis
sede e non dipendono da nessun vescovo diocesano (e la giurisdizione esercitata in esso
della gioventù, alla collaborazione col clero diocesano e le varie case sono autonome,
andate alle urne politiche. il comitato diocesano ». b. croce, iii-27-7
, 1-3-2-40: non solamente [il vescovo diocesano] precede un arcivescovo,..
la messa pontificalmente dal vescovo di posnavia diocesano. de luca, 1-3-2-52: quando
, 1-3-2-40: non solamente [il vescovo diocesano] precede un arcivescovo o vescovo più
composto da sacerdoti che rappresentano finterò clero diocesano, istituito dal concilio vaticano ii perché
ciò si fa col parer del vescovo diocesano e del governatore. -proibizione, divieto
si distingue in quasi-domicilio parrocchiale e quasi-domicilio diocesano, a seconda che essa sia fuori
diceva secolare e che ora si dice diocesano). bandello, 3-19 (ii-354
dopo il concilio vaticano ii, clero diocesano. elucidano volgar., 146:
sovvenire alle necessità materiali del seminario diocesano. decreto del presidente della repubblica 4
pregiati pegni si possa di un vescovo diocesano. fare giudicio quanto sia più stimata da
il clero al suo vescovo per il sinodo diocesano. sinodèndro, sm
. eccles. riunione (detta propriamente sinodo diocesano), convocata e presieduta dal vescovo
giudiziari che fanno parte (a livello diocesano, nazionale e di curia romana)