e l'azione contro gli altri suoi condebitori. ma se il ricapito è restituito
intero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota o porzione di
essi. codice civile, 1294: i condebitori sono tenuti in solido, se dalla
del detrito, per recuperare dai propri condebitori le quote di debito su di essi
civile, 1299: 'regresso tra condebitori '. il debitore in solido che ha
pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi
rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare tutti