accusazione e difensione, o petizione e ricusazione. b. cavalcanti, 2-16: sotto
accusazione e dinfensione, o petizione e ricusazione. b. cavalcanti, 2-14: questi
, 65: la dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi e indicarne le
a pena d'inammissibilità i motivi della ricusazione. = deriv. da inammissìbile.
non accettazione di qualcosa; diniego, ricusazione. dante, cono., iv-viii-11
attenuata, soprattutto nella risposta e nella ricusazione, con formule di cortesia, di
sm. invar. negazione, dissenso; ricusazione, rifiuto (anche nelle locuz.
incondizionato e definitivo (ripulsa perentoria: ricusazione che non richiede motivazione e non consente
le liti delle recuse. -dir. ricusazione. f f pagano,
, che può essere fatto oggetto di ricusazione (un giudice). de
3. dir. che propone la ricusazione di un giudice. -anche sostant.
consapevoli che, in quella loro assennata ricusazione, essi ricusavano né più né meno che
! -dir. fare oggetto di ricusazione (un giudice, un perito o
brutta. de luca, 1-15-1-77: questa ricusazione si deve fare da principio prima di
- dir. fatto oggetto di ricusazione (un giudice). roseo,
186$, no: i motivi di ricusazione dei giudici sono applicabili agli uffiziali del
annoverate dalla legge fra i motivi di ricusazione. -ant. facoltà di astenersi
codesta indifferenza non esser altro che la ricusazione d'ogni sistema, ne è però uno
consapevoli che, in quella loro assennata ricusazione, essi ricusavano né più né meno
lingatico e debba pagare per tale sua ricusazione nelle mani del suo successore camarlingo ricevente
le riffiute. 2. ricusazione di un testimone. filangieri, i-460
paterne. -dir. disus. ricusazione di un giudice o, anche,
barbaro rifiuto / speme in chiarazione, di ricusazione) di un atto che risulta lor
del cameratismo. 5. ricusazione di un testimone (anche in ambito
e tale timore giustificava la richiesta di ricusazione del giudice da parte dell'imputato o
. de luca, 1-15-1-77: questa ricusazione si deve fare da principio, prima
costituzioni monarchiche otto centesche, ricusazione sospensiva che il re poteva opporre alle