che avviene fra due soli contraenti. -credito bilaterale. einaudi, 1-321: fondi
finissime. 8. inesigibile. -credito congelato: credito bancario di cui sia
mano lasciando svalutare i suoi terreni. -credito pubblico: la fiducia che i cittadini
alla clemenza della vita. -credito mercantile o di forniture: dilazione di
concessa dai fornitori ai commercianti acquirenti. -credito ferroviario: dilazione nel pagamento delle spese
tempo o a tempo indeterminato. -credito privato: quello concesso dalle banche in
diritto commerciale che regolano la materia. -credito pubblico: quello concesso dalle banche in
prestito pei bisogni dello stato. -credito consuntivo: quello concesso da privati per
beni di consumo o di servizi. -credito produttivo: quello concesso a imprenditori per
imprenditori per finanziare attività economiche produttive. -credito d'esercizio o di funzionamento: concesso
cose utili alla gestione dell'azienda. -credito commerciale od ordinario: destinato a
termine, capitale circolante alle imprese. -credito fondiario o immobiliare: concesso a proprietari
la garanzia dell'ipoteca. -credito mobiliare o industriale o di finanziamento:
od obbligazioni) delle imprese stesse. -credito agrario, credito alberghiero e turistico,
titoli e negoziarli in borsa. -credito a breve, a medio, a lungo
economica per cui esso è concesso. -credito morto: concesso a tempo indeterminato,
rinnovato e divenuto di difficile realizzo. -credito diretto o indiretto: a seconda che
al mutuato direttamente o tramite intermediari. -credito interno o esterno: a seconda che i
stesso paese o in paesi diversi. -credito all'esportazione: quello concesso agli esportatori
pagamento differito a ricezione della merce. -credito all'importazione: quello concesso agli importatori
occorrenti per gli acquisti all'estero. -credito permanente: concesso a tempo indeterminato e
diverse entro il limite massimo prefissato. -credito periodico: utilizzabile entro un dato periodo
il tempo di validità del contratto. -credito cumulativo: quando la parte di credito
quella concessa per il periodo successivo. -credito rotativo: che si ricostituisce per una
o fino a revoca delle parti. -credito frazionabile: utilizzabile in più volte entro
volte entro il periodo di validità. -credito di elasticità di cassa: concesso per
soddisfare saltuarie e momentanee esigenze finanziarie. -credito per cassa: in cui la banca
al cliente una somma di denaro. -credito di firma: concesso dalle banche sotto
forma di obbligazioni personali verso terzi. -credito di accettazione: in cui la banca
confronti del cliente e di terzi. -credito di avallo: quando la banca s'
dal cliente nei confronti di terzi. -credito di fideiussione: quando la banca s'impegna
assunte dai suo cliente verso terzi. -credito di negoziazione: in cui la banca
medesimo a regolamento della vendita eseguita. -credito in bianco o allo scoperto: concesso
da ima banca senza speciali garanzie. -credito documentato: che si può utilizzare consegnando
consegnando alla banca determinati documenti. -credito non documentato, semplice o in bianco
utilizzabile anche senza consegna di documenti. -credito revocabile o irrevocabile: a seconda che
assuma senz'altro l'impegno definitivo. -credito confermato o non confermato: a seconda
riservi la facoltà di eseguirlo o no. -credito trasferibile: quando nel contratto di concessione
farsi sostituire da altro beneficiario. -credito congelato: non più esigibile alla scadenza
verso gli altri. -credito certo: quello fondato su un titolo
fondato su un titolo non contestato. -credito liquido: determinato nel suo ammontare.
liquido: determinato nel suo ammontare. -credito esigibile: quello già scaduto e non
scaduto e non soggetto a contestazione. -credito cambiario: quello il cui titolo è incorporato
contentare della proposta dei cognati. -credito chirografario: non assistito da alcuna causa
prelazione (v. chirografario). -credito reale: ogni credito assistito da una
ha valore o intenzione di documento. -credito documentario: apertura di credito dietro presentazione
autorizzati a sottoscrivere per la banca. -credito di firma: il credito concesso in
dagli istituti di credito fondiario. -credito fondiario: sistema di finanziamento della proprietà
della costruzione di edifici, ecc. -credito immobiliare: v. credito, n
a vista o dietro breve preavviso. -credito libero: credito revocabile. -non
liquidabile: rea lizzabile. -credito liquidabile: definibile nel suo ammontare
. fisso, n. 9). -credito mobiliare: v. credito, n
è di certo suo monte. -credito di monte: v. credito, n
fra più di due parti contraenti. -credito multilaterale'. nel linguaggio economico, credito
in quanto contrapposta alla cura dello spirito -credito di negoziazione', v. credito, n
prima delle banche libere. -credito popolare: quello concesso a piccoli imprenditori
di banca allo scoperto). -credito allo scoperto: quello concesso dalla banca
. -banca territoriale-, banca fondiaria. -credito territoriale-, credito fondiario. - imposta